Associazione Italiana Professionisti e Manager del Turismo

statuto

Art. 1 – DENOMINAZIONE – E’ costituita un’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI E MANAGER DEL TURISMO (AIPMT)”, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, art. 14 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 – SEDE – L’Associazione ha sede in Torino, Via Passalacqua, 10.

Art.3 – SCOPO OGGETTO – L’Associazione autonoma, pluralista, apartitica, di promozione culturale, non ha scopo di lucro, persegue finalità sociali.

L’Associazione Italiana Professionisti e Manager del Turismo (AIPMT) di seguito denominata Associazione:

a) Rappresenta sul piano nazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei professionali che lavorano nel turismo.

b) Promuove e diffonde lo sviluppo della cultura interdisciplinare, dell’interazione professionale, dello studio, della ricerca e della formazione dei professionisti del turismo.

c) Si impegna per il miglioramento della legislazione, dell’organizzazione dei servizi delle modalità di lavoro e delle metodologie relative ai soggetti sopra indicati.

Per il raggiungimento degli scopi statutari l’Associazione si propone di:

1 Promuovere e incoraggiare una collaborazione multidisciplinare fra tutte le figure professionali che si occupano nei diversi ambiti pubblici e privati del turismo.

2 Creare momenti di confronto e di incontro tra i vari soggetti che si occupano del turismo, al fine di far emergere le problematiche e individuare soluzioni innovative.

3 Promuovere e realizzare percorsi formativi volti a qualificare i professionisti del turismo nel contesto pubblico e privato;

4 Promuovere, gestire incontri, seminari e corsi di studio per soci e non soci al fine di elevare lo standard di capacità professionale;

5 Favorire ogni ricerca utile per migliorare la professionalità nelle are specifiche del management, marketing e pianificazione turistica;

6 Fornire agli Enti Pubblici un punto di riferimento e un supporto per gli interventi formativi;

7 Promuovere servizi e attività per i soci;

8 Collaborare con il Governo Centrale, Governi Regionali ed ogni altro ente pubblico , anche non territoriale a sviluppare qualunque attività connessa agli scopi statutari.

9 Favorire, soprattutto tra le giovani generazioni di professionisti del turismo l’acquisizione di una competenza adeguata alla complessità dei problemi trattati anche attraverso azioni formative e di aggiornamento professionale, quali convegni, corsi, stages.

L’Associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre professionalità, altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 – DURATA – La durata dell’Associazione è illimitata, salva diversa deliberazione dell’Assemblea.

Art. 5 – RISORSE ECONOMICHE PATRIMONIO – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

- Dalle quote annuali degli associati;

- Da contributi pubblici e privati;

- Dai proventi delle iniziative dell’Associazione;

- Dai beni che diverranno, direttamente o indirettamente, di proprietà dell’Associazione;

- Da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le quote annuali degli associati sono stabilite dal Consiglio Direttivo, gli associati versano degli eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.

Le quote annuali vengono riscosse entro il 31 marzo di ogni anno, salve le nuove iscrizioni.

Le eventuali erogazioni, donazioni o lasciti sono accettati dall’Presidente; il Consiglio Direttivo delibera sulla loro eventuale utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie dell’Associazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 – SOCI – Possono essere soci dell’Associazione professionisti del settore privato, delle Amministrazioni, docenti e consulenti e chiunque possegga i requisiti professionali maturati con un esperienza minima di 5 anni consecutivi significativamente utili per il perseguimento delle finalità e degli scopi dell’Associazione.

I Soci si dividono in tre categorie: fondatori, onorari e ordinari.

Sono Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, o coloro i quali sono stati accettati dal Consiglio Direttivo entro la data del 1 di dicembre 2008.

Sono Soci onorari le persone fisiche e giuridiche esonerate dal versamento delle quote annuali, che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico al settore turistico, alla costituzione dell’Associazione, o che il Consiglio Direttivo ritenga meritevoli di tale attribuzione.

Sono Soci ordinari le persone fisiche regolarmente iscritti nel libro dei Soci e accettate dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci sono tenuti all’osservazione dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i soci vige l’uniformità del rapporto associativo ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – AMMISSIONE – Chi intende aderire all’Associazione presenta domanda come socio ordinario.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata una lettera di presentazione del candidato sottoscritta da un socio dell’Associazione.

Le domande di adesione, corredate di curriculm vitae, dovranno essere rivolte al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

La decisione in ordine all’accettazione o meno del nuovo Socio spetta al Consiglio Direttivo che non è tenuto a motivare la propria decisione.

Il numero degli associati è illimitato. Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno d’età.

Agli aspiranti ad associati sono richiesti l’accettazione ed osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di associato, una volta acquisito, può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

Potrà anche essere deliberato, su proposta del Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea, un regolamento interno.

Art. 8 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI – Gli associati hanno diritto e si impegnano a:

a) Partecipare alle Assemblee;

b) Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;

c) Eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea gli associati che risultino in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 9 – PAGAMENTO DELLE QUOTE – L’associato è tenuto al pagamento annuale della quota associativa, al rispetto dello Statuto e dell’eventuale regolamento interno, all’osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività .

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO – La qualifica di associato si perde per:

a) decesso;

b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;

c) espulsione.

Il mancato pagamento della quota sociale annuale sospende la qualifica di associato, che può essere riacquisita con il versamento della quota medesima.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell’associato mediante, a seconda della gravita dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione per i motivi elencati nel regolamento.

Art. 11 – ESERCIZI FINANZIARI – RENDICONTO ANNUALE. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario dell’Assemblea degli associati entro il 30 aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria, lo stato economico e le obbligazioni verso terzi o associati, da indicare e ogni altro elemento che consenta di determinare la competenza dell’esercizio. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell’Associazione.

Art. 12 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE – Gli organi dell’Associazione sono:

a) L’Assemblea;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente

d) Il Segretario

e) Il Tesoriere

Le cariche relative agli organi dell’Associazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso d’eventuali spesse a fronte nel espletamento dei mandati ricevuti:

Art. 13 – ASSEMBLEA – L’Assemblea è costituita da tutti i Fondatori e i soci ordinari e si riunisce almeno una volta l’anno.

L’Assemblea è convocata dal Presidente; può anche riunirsi per deliberazione del Consiglio o su richiesta di almeno un decimo dei propri membri.

All’Assemblea spetta il compito di eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, delibera eventuali modifiche statutarie ed effettua proposte sulle attività e sui programmi obiettivi dell’Associazione.

L’Assemblea, in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente vale il doppio.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente più anziano per età anagrafica.

Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri da tre a undici di cui almeno un terzo dovranno essere soci fondatori. E’ facoltà del Consiglio Direttivo istituire un Comitato Scientifico, i cui componenti potranno essere anche non soci.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto riservato all’Assemblea. In particolare esso provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell’attività dell’Associazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’articolo 3;

- Controlla il patrimonio e la situazione finanziaria;

- Nomina il Presidente, scelto fra i Consiglieri;

- Nomina i membri del Comitato Scientifico;

- Nomina e revoca il Tesoriere e il Segretario, scelti fra i Consiglieri;

- Delibera la nomina dei soci onorari;

- Decide la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e/o privati;

- Conferisce particolari incarichi utili per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;

- Concede Patrocini onerosi e non ad associazioni, enti pubblici o privati.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per il Consiglio; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Si precisa che le riunioni di Consiglio potranno svolgersi anche in vide o teleconferenza o con qualunque altro mezzo idoneo a comunicazione a distanza. Per la validità delle riunioni del Consiglio si richiede la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, qualora non venga diversamente stabilito da apposito regolamento ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per la realizzazione del mandato e per una migliore gestione dell’Associazione il Consiglio Direttivo potrà – previa espressa delibera – delegare il compimento di una o più specifiche attività anche a soci non membri del Direttivo.

In caso di morte o dimissioni di un membro il Consiglio Direttivo provvederà ad integrarsi mediante cooptazione.

Le candidature per l’elezione a Consigliere devono essere inviate per posta, e-mail o fax all’Associazione entro venti giorni precedenti alla scadenza del mandato del Consiglio uscente, e devono contenere un curriculum sintetico ed una sintesi del programma proposto dal candidato.

Art. 15 – IL PRESIDENTE – Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio e dura in quattro anni ed è rieleggibile.

Convoca e presiede di diritto l’Assemblea ed il Consiglio.

Il primo Presidente è indicato dall’atto costitutivo.

Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito da un Vice Presidente.

Art. 16 – IL TESORIERE – Viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, provvede alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 17 – IL SEGRETARIO – Viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, coadiuva il Presidente ed è responsabile della redazione e della documentazione afferente la vita associativa.

Art. 18 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO – Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’Assemblea degli associati stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione avente finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale.

Art. 19 – Per quanto non previsto dalla Statuto o dal regolamento interno si richiamano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazione.